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Fotovoltaico, cambia tutto: arriva il modello semplificato fino a 200 kW

Nuove disposizioni del Decreto Energia estendono il modello semplificato fotovoltaico fino a 200 kW di potenza. Ecco cosa cambia, con meno burocrazia
Sostenibilità7 Settembre 2022 - ore 12:09 - Redatto da Redazione Meteo.it
Sostenibilità7 Settembre 2022 - ore 12:09 - Redatto da Redazione Meteo.it

Il Ministero della Transizione Ecologica ha firmato il documento con il quale entrano in vigore le nuove norme del Decreto Energia, semplificando l’installazione degli impianti fotovoltaici. Un nuovo passo verso le energie rinnovabili che prevede, tra le altre novità, anche il modello unico semplificato utilizzabile per impianti fino a 200 kW di potenza.

Decreto Energia, semplificazione per il fotovoltaico

Gli impianti con potenza fino a 200 kW saranno - d'ora in avanti - soggetti a procedure di richiesta e di posa in opera molto più facili e veloci. Questa è la principale novità del nuovo Decreto Energia approvato dal Governo Draghi che permetterà di contrastare il caro energia, incentivando l'utilizzo di fonti rinnovabili.

La situazione che si è venuta a creare con il razionamento del gas russo e gli aumenti delle bollette rischia di portare al collasso molte imprese, costrette a fare i conti con costi difficilmente sostenibili. Per cercare di portare una boccata d'ossigeno alle aziende in crisi il Ministero della Transizione Ecologica ha così ampliato la platea di utenti che potranno beneficiare delle modalità per la realizzazione, connessione ed esercizio di impianti solari su edifici, strutture e manufatti fuori terra con il nuovo modello semplificato. Il documento - valido in precedenza per gli impianti fino a 50 kW - è stato infatti esteso a tutte le strutture con potenza massima 200 kW.

Chi può utilizzare il modello semplificato fotovoltaico

La procedura snellita per l'installazione degli impianti fotovoltaici interessa chi intende realizzare ex novo, potenziare o modificare un impianto fotovoltaico, a patto che si trovi in prossimità di un punto di allaccio alla rete nazionale dei servizi energetici, non debba ricorrere a opere onerose per l’installazione e intenda cedere il surplus ottenuto al Gse (Gestore dei servizi energetici).

Ma chi trarrà vantaggio dal nuovo modello semplificato? Quando si parla di impianti da 200 kW ci riferiamo a grandi opere, destinate soprattutto a stabilimenti e industrie di dimensioni considerevoli. Un impianto fotovoltaico casalingo infatti, per soddisfare il fabbisogno del nucleo familiare generalmente utilizza impianti di potenza pari o di poco superiore a 3 kW.  

Nuovo modello fotovoltaico cosa cambia

Fino a oggi la semplificazione riguardava solo gli impianti fino a 50 kW, per i quali lo snellimento era stato sancito dal D.L. 199/2021, mentre per impianti con potenza superiore era necessario seguire l'iter ordinario che prevedeva:

  • autorizzazione da parte del comune
  • messa in sicurezza del cantiere e comunicazione al comune della data di inizio e fine lavori
  • richiesta di connessione alla rete tramite il Distributore locale;
  • registrazione al sito GSE e attivazione della convenzione per lo Scambio sul Posto per cessione totale in assenza di sistema di accumulo, o parziale qualora presente;
  • registrazione presso Terna S.p.A. società che censisce e gestisce l’anagrafica unica degli impianti fotovoltaici nazionali;
  • invio della scheda dell’intervento a ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - per le detrazioni fiscali.

Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni anche chi intende realizzare impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a un massimo di 200 kW potrà procedere ai lavori semplicemente trasmettendo la domanda al proprio gestore, al quale spetterà il compito di verificare l'idoneità della richiesta e - in caso di riscontro positivo - disporre l'allaccio alla rete.

Il nuovo modello unico si compone infatti di due parti e dovrà essere trasmesso telematicamente al gestore di rete. La prima parte è predisposta per l'inserimento dei dati anagrafici del richiedente e le informazioni inerenti il tipo di intervento da eseguire, mentre la seconda è di competenza del gestore di rete, che dovrà verificare la compatibilità della domanda con le linee guida fornite da Arera.

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